Decreto “Salva Casa” e Vetrate Panoramiche Amovibili: L’Impatto delle Nuove Normative sull’Edilizia

Il recente Decreto Legge Salva Casa introduce la possibilità di installare vetrate panoramiche amovibili per chiudere i porticati, senza però superare i vincoli edilizi preesistenti né legittimare le verande abusive.

Introduzione al Decreto Salva Casa

Il Decreto Legge 69/2024, noto come Decreto “Salva Casa”, ha apportato significative modifiche alla normativa edilizia italiana, ampliando l’ambito dell’edilizia libera per includere l’installazione di vetrate panoramiche amovibili (VEPA) anche a chiusura dei porticati. Analizziamo in dettaglio queste novità legislative e il loro impatto sull’articolo 6 del d.P.R. 380/01.

Novità Introdotte dal Decreto

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2024, il Decreto Salva Casa è entrato in vigore il 30 maggio 2024. Tra le misure adottate, spicca l’integrazione che permette l’installazione di VEPA non solo sui balconi aggettanti e sulle logge rientranti all’interno del corpo di fabbrica, ma anche per chiudere i porticati. Secondo il Regolamento Edilizio Tipo, i porticati sono definiti come “elementi edilizi coperti al piano terreno degli edifici, intervallati da colonne o pilastri aperti su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.

Dettagli dell’Articolo 6 del d.P.R. 380/2001

L’integrazione all’articolo 6 del d.P.R. 380/2001, apportata dal Decreto Salva Casa, specifica che, nel rispetto delle normative urbanistiche comunali e delle altre normative di settore (come quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di efficienza energetica e di tutela del rischio idrogeologico), è possibile realizzare in regime di edilizia libera:

  1. Interventi di realizzazione e installazione di VEPA: Queste vetrate devono essere amovibili e totalmente trasparenti, destinate a proteggere dagli agenti atmosferici, migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche, ridurre le dispersioni termiche e parzialmente impermeabilizzare dai fenomeni meteorici.
  2. Limitazioni strutturali: Le VEPA non devono configurare spazi stabilmente chiusi che comportino variazioni di volumi e superfici, né generare nuova volumetria o mutamenti nella destinazione d’uso dell’immobile.
  3. Micro-aerazione naturale: Devono garantire un costante flusso di aria per mantenere la salubrità degli spazi interni e avere caratteristiche estetiche e tecnico-costruttive tali da minimizzare l’impatto visivo e non alterare le linee architettoniche preesistenti.

Nessuna Sanatoria per le Verande Abusive

Il Decreto Salva Casa non legittima le verande abusive. La liberalizzazione delle VEPA, entro i limiti previsti, non comporta una sanatoria automatica per le strutture costruite senza autorizzazione. L’installazione di verande incide sui parametri urbanistici ed edilizi e richiede sempre il permesso di costruire. Tuttavia, il nuovo articolo 36-bis del TU dell’edilizia, introdotto dal Decreto, prevede la possibilità di un permesso di costruire in sanatoria per casi di parziali difformità, offrendo un potenziale strumento per regolarizzare abusi minori.

Il Decreto Salva Casa rappresenta un passo avanti significativo nell’ambito della semplificazione edilizia, ampliando le opportunità di utilizzo delle VEPA senza compromessi sui vincoli esistenti. Tuttavia, resta ancora molto da chiarire riguardo alle tolleranze costruttive e agli emendamenti che potrebbero modificare ulteriormente il testo legislativo in sede di conversione. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e approfondimenti su queste importanti novità normative.

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